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La corretta interpretazione della legge 27/2012.

Ecco perché le lesioni micropermanenti devono essere risarcite adeguatamente a differenza di quanto vorrebbero far credere le compagnie di assicurazione.

La corretta interpretazione dell’art. 32 comma 3-ter e comma 3-quater Legge 27/2012.

 

Il tanto discusso e criticato articolo 32 comma 3-ter e comma 3-quater della legge 27/2012 introdotta durante il governo Monti è stato oggetto di diverse e contrastanti interpretazioni tra le quali ritroviamo le varie tesi riduzionistiche sostenute dalle compagnie assicuratrici, che ritengono che i danni permanenti conseguenti alle lesioni subite in un sinistro stradale andrebbero risarciti solamente in caso di riscontro strumentale positivo.

Molti esperti del settore, avvocati, magistrati e associazioni di categoria hanno invece sostenuto che il significato della normativa in questione dovesse essere tradotto diversamente,  fornendo dunque delle tesi interpretative più responsabili e garantiste, cercando dunque di combinare insieme tutti i principi scientifici e medico legali attinenti, oltre alle corrette tutele risarcitorie previste dal nostro ordinamento, tenendo anche in debita considerazione l’intento del legislatore, che sicuramente non può consistere nel voler negare un risarcimento di un danno alla salute effettivamente dovuto, ma semmai dettare dei criteri per una più attenta valutazione dei danni in questione.

Quest’ultima tesi interpretativa è stata finalmente confermata anche ai massimi gradi di giudizio, da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza del 26 settembre 2016 n. 18.773), con la quale è stato affermato il principio secondo il quale i criteri “visivo-clinico-strumentale” non sono altro che dei principi scientifici propri della medicina legale, che non vanno ordinati in maniera gerarchica, né devono essere intesi singolarmente, ma vanno applicati secondo le leges artis.

Riportiamo dunque i passi più significativi della sentenza della Suprema Corte:

“Il…comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

L’ultima frase sottolineata chiarisce inequivocabilmente che, nonostante la pronuncia in questione riguardi una richiesta relativa alla sola inabilità temporanea, il suddetto principio enunciato deve intendersi valido anche per i danni permanenti, che se fossero stati richiesti sarebbero dunque stati dovuti.

D’altronde non dimentichiamoci che la medicina legale è una scienza, da cui deriva la metodologia di accertamento delle menomazioni residuate dal soggetto leso, che si basa appunto su principi e studi scientifici.

Oggi possiamo dunque trarre un bilancio dall’entrata in vigore della legge 27/2012 affermando che, dopo un primo periodo di smarrimento da cui le assicurazioni hanno indubbiamente tratto vantaggio, è subentrata una fase più matura, nella quale prevalgono le tesi interpretative secondo le quali i danni fisici permanenti, ove le lesioni risultino di lieve entità (micro-permanenti), per poter essere risarciti devono essere suscettibili di accertamento medico legale in base ai criteri sopra enunciati e non, necessariamente, anche di rilevamento strumentale.

L’accertamento strumentale potrà dunque solamente confermare la diagnosi e gli esiti risultanti dall’obbiettività clinica, senza necessariamente condizionare la risarcibilità dei postumi permanenti residuati dal soggetto leso nel caso di esito negativo dei medesimi esami strumentali come, invece, vorrebbero far intendere le compagnie di assicurazione.