Danno Biologico: aggiornamento 2019

Danno biologico: aggiornamento per il 2019 delle tabelle per la valutazione delle lesioni micropermanenti.

 

Sono state aggiornate le tabelle di legge per il calcolo del danno biologico conseguente a lesioni di lieve entità (ossia danni fisici valutabili fino al 9% di invalidità), nell’ambito dei risarcimenti dovuti per i sinistri avvenuti durante la circolazione di veicoli a motore o natanti.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2019, prevede la variazione delle cifre per il calcolo di tali danni, che sono state aumentate dello 0,4%, così come previsto dall’art. 139 comma 5 del D.Lgs 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), che prescrive l’adeguamento annuale dei valori monetari in base alla variazione dell’indice Istat per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

L’applicazione di tali nuovi importi riguarda la valutazione dei danni subiti a seguito di incedenti avvenuti a decorrere dal mese di aprile 2018. E’ possibile scaricare il decreto in questione di seguito allegato.

 

ULTIME NOVITA’ IN TEMA DI RISARCIMENTI ASSICURATIVI R.C. AUTO

DANNO ALLA PERSONA, BIOLOGICO, NUOVI MASSIMALI E CESSIONI DI CREDITO

Sale il valore minimo dei massimali per RC auto e natanti

Con il decreto del  09 giugno 2017 sono stati adeguati i massimali di garanzia RC Auto e natanti, che, come previsto dal Codice delle Assicurazioni, devono essere aggiornati ogni 5 anni in base all’ indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea).

Dunque a decorrere dall’11/06/17 i massimali minimi di copertura dei contratti RC Auto e Natanti non potranno essere inferiori a € 6.070.000,00 per sinistro nel caso di danni alle persone e a € 1.220.000,00 per ogni sinistro in relazione ai danni alle cose (materiali), a prescindere dal numero delle vittime.

Tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno alla persona per lesioni macro-permanenti

Con l’approvazione del Ddl Concorrenza, in vigore dal 29 agosto, è stata prevista l’elaborazione di tabelle uniche nazionali per il calcolo del danno biologico e non patrimoniale in relazione a lesioni che abbiano comportato danni permanenti valutabili dal 10 al 100 % di invalidità, le cosiddette macro-lesioni.

Le tabelle dovranno essere proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sottoscritte dal Presidente della Repubblica entro 120 giorni, prendendo come riferimento i “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, ossia dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 10263 del 2015 ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quali uniche da doversi utilizzare in tutto il territorio italiano.

Non vi saranno dunque dei cambiamenti sostanziali in merito alla valutazione dei danni fisici, non patrimoniali, per tutte quelle lesioni classificabili come macro-permanenti, ma finalmente verranno regolamentati dal legislatore i criteri liquidativi, che la giurisprudenza di merito ha dovuto elaborare negli ultimi 30 anni ed oltre, con riferimento alla storica sentenza della Corte Costituzionale 184/86, da cui ha preso forma e si è poi sviluppato sempre più il concetto di danno biologico come danno alla salute e, dunque, come menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto leso indipendentemente dalla capacità di produrre reddito.

E’ stato scongiurato, dunque, il rischio di tagli e ritocchi al ribasso, che le “spinte” delle lobby assicurative avevano fatto temere negli ultimi anni.

Criteri di valutazione dei danni fisici lievi, cosiddetti micro-permanenti

Sempre nel Decreto Concorrenza, con riferimento al comma 19 dell’unico articolo, troviamo la nuova scrittura dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni e l’abrogazione del precedente testo di legge consistente nei commi 3ter e 3quater dell’art. 32 L. 27/12. Dunque le controverse vicissitudini scaturite dalla precedente normativa, hanno con ogni probabilità richiamato nuovamente l’attenzione del legislatore, il cui nuovo intervento lo possiamo definire una consacrazione dell’orientamento giurisprudenziale che ha preso forma negli ultimi anni.

Nel nuovo testo di legge, con riferimento ai criteri di valutazione dei danni permanenti, viene aggiunto all’accertamento clinico-strumentale anche il cosiddetto criterio “visivo”, che come già argomentato dalla recente giurisprudenza va inquadrato nella corretta metodologia sanitaria ed in particolare in quella medico legale, dove ritroviamo i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico, come è stato sancito dalla Corte Costituzionale (ordinanza 242/15) e dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. del 29/09/16 n. 18773), senza trascurare le numerose pronunce di merito (Tribunali di Padova, Bologna, Rimini, ecc.).

Il nuovo intervento normativo spazza via definitivamente le tesi riduzionistiche delle compagnie di assicurazione, che non potranno più negare, ingiustamente, la risarcibilità dei postumi permanenti conseguenti a tutte quelle lesioni non accertabili strumentalmente.

Carrozziere di fiducia e cessione di credito

Con la Legge 124 del 14/08/17 è stato inserito l’art. 149 n. 11 bis del Codice delle Assicurazioni, che testualmente riportiamo “Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia..”, testo di legge che sembra quasi banale e che esprime un concetto piuttosto scontato per il nostro ordinamento, ma che trova la sua spiegazione nei recenti tentativi,  prima da parte delle istituzioni con l’inserimento nel decreto “Destinazione Italia” del 2013 dell’Art. 147bis del CdA poi stralciato, che avrebbe permesso alle compagnie di indennizzare (e non risarcire) le spese di riparazione dei veicoli secondo quanto avrebbero liquidato al proprio carrozziere fiduciario, della serie “paghiamo quello che vogliamo” , per non parlare di tutte quelle clausole limitative elaborate dalle compagnie assicuratrici, con cui viene confusa la responsabilità extracontrattuale propria dell’ RC auto con l’indennizzo contrattuale. Clausole che, oltre ad essere in netto contrasto con il Codice del Consumo, risultano incongruenti con la natura propria dell’ RC auto e più in generale con il ramo della responsabilità civile, da cui nasce il diritto ad un integrale risarcimento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito, diritto che non può dunque essere limitato da norme contrattuali.

Altra “novità” è rappresentata dalla legge 124 del 14 agosto con l’inserimento dell’art. 149 bis del Codice delle Assicurazioni, che legittima la cedibilità del credito nei confronti dell’autoriparatore abilitato, previa l’emissione della fattura di riparazione del mezzo. In questo caso utilizzare l’appellativo “novità” è decisamente eccessivo, la nuova normativa infatti non apporta significativi cambiamenti ad una materia, quale la cedibilità del credito, già disciplinata dall’art. 1260 del Codice Civile e che la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ne ha riconosciuto e confermato la legittimità. E’ stata dunque messa la parola “fine” ai tentativi operati dalle compagnie di assicurazione di ostacolare lo strumento della cessione di credito, che mette a confronto le stesse imprese assicuratrici con la categoria dei carrozzieri e dunque chi è, per propria genesi, debitore abituale ed interessato alla diminuzione dei costi con chi potrebbe avere un interesse ad ottenere guadagni maggiori. Nello stesso periodo, inoltre, è intervenuto anche l’IVASS, che con lettera del 25/07/2017 ha preannunciato l’intenzione di voler segnalare all’Antitrust tutte quelle limitazioni contrattuali in merito alla cedibilità del credito, che in alcune occasione penalizzano il consumatore che intende rivolgersi ad un carrozziere di fiducia.

Questi due interventi legislativi non fanno altro che rafforzare il diritto del danneggiato a rivolgersi ad un riparatore di propria fiducia, a cui può essere lecitamente ceduto il credito con il conseguente vantaggio di non dover anticipare le spese, anche se tale diritto in qualche modo lede gli interessi di politica industriale delle compagnie assicuratrici, il cui intento di contenimento dei costi di riparazione si manifesta con la sponsorizzazione delle carrozzerie convenzionate.

La corretta interpretazione della legge 27/2012.

Ecco perché le lesioni micropermanenti devono essere risarcite adeguatamente a differenza di quanto vorrebbero far credere le compagnie di assicurazione.

La corretta interpretazione dell’art. 32 comma 3-ter e comma 3-quater Legge 27/2012.

 

Il tanto discusso e criticato articolo 32 comma 3-ter e comma 3-quater della legge 27/2012 introdotta durante il governo Monti è stato oggetto di diverse e contrastanti interpretazioni tra le quali ritroviamo le varie tesi riduzionistiche sostenute dalle compagnie assicuratrici, che ritengono che i danni permanenti conseguenti alle lesioni subite in un sinistro stradale andrebbero risarciti solamente in caso di riscontro strumentale positivo.

Molti esperti del settore, avvocati, magistrati e associazioni di categoria hanno invece sostenuto che il significato della normativa in questione dovesse essere tradotto diversamente,  fornendo dunque delle tesi interpretative più responsabili e garantiste, cercando dunque di combinare insieme tutti i principi scientifici e medico legali attinenti, oltre alle corrette tutele risarcitorie previste dal nostro ordinamento, tenendo anche in debita considerazione l’intento del legislatore, che sicuramente non può consistere nel voler negare un risarcimento di un danno alla salute effettivamente dovuto, ma semmai dettare dei criteri per una più attenta valutazione dei danni in questione.

Quest’ultima tesi interpretativa è stata finalmente confermata anche ai massimi gradi di giudizio, da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza del 26 settembre 2016 n. 18.773), con la quale è stato affermato il principio secondo il quale i criteri “visivo-clinico-strumentale” non sono altro che dei principi scientifici propri della medicina legale, che non vanno ordinati in maniera gerarchica, né devono essere intesi singolarmente, ma vanno applicati secondo le leges artis.

Riportiamo dunque i passi più significativi della sentenza della Suprema Corte:

“Il…comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

L’ultima frase sottolineata chiarisce inequivocabilmente che, nonostante la pronuncia in questione riguardi una richiesta relativa alla sola inabilità temporanea, il suddetto principio enunciato deve intendersi valido anche per i danni permanenti, che se fossero stati richiesti sarebbero dunque stati dovuti.

D’altronde non dimentichiamoci che la medicina legale è una scienza, da cui deriva la metodologia di accertamento delle menomazioni residuate dal soggetto leso, che si basa appunto su principi e studi scientifici.

Oggi possiamo dunque trarre un bilancio dall’entrata in vigore della legge 27/2012 affermando che, dopo un primo periodo di smarrimento da cui le assicurazioni hanno indubbiamente tratto vantaggio, è subentrata una fase più matura, nella quale prevalgono le tesi interpretative secondo le quali i danni fisici permanenti, ove le lesioni risultino di lieve entità (micro-permanenti), per poter essere risarciti devono essere suscettibili di accertamento medico legale in base ai criteri sopra enunciati e non, necessariamente, anche di rilevamento strumentale.

L’accertamento strumentale potrà dunque solamente confermare la diagnosi e gli esiti risultanti dall’obbiettività clinica, senza necessariamente condizionare la risarcibilità dei postumi permanenti residuati dal soggetto leso nel caso di esito negativo dei medesimi esami strumentali come, invece, vorrebbero far intendere le compagnie di assicurazione.